NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS (IT-ES-EN-FR-PL-PT)

Nota e invito alla lettura di Don Flavio Peloso.
NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS
Nota e invito alla lettura di Don Flavio Peloso
Mi pare utile segnalare all'attenzione di tutti un nuovo documento della Santa Sede con il quale Benedetto XVI continua con serietà e concretezza a promuovere la santità della Chiesa e a difenderne la purezza di fede di fronte a “delitti” ( ''delicta graviora ”) dottrinali e morali che possono offenderla.
Il nuovo documento Normae de gravioribus delictis ( Latinus Italiano English Français Español ) è stato pubblicato il 15 luglio scorso. Il nuovo testo era stato approvato da Benedetto XVI lo scorso 21 maggio.
Esso aggiorna e completa le norme già contenute nella Lettera Apostolica Motu Proprio « Sacramentorum sanctitatis tutela » e nelle Normae de gravioribus delictis della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2001 .
Dunque, a distanza di nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio « Sacramentorum sanctitatis tutela » , il Santo Padre, mediante la Congregazione per la Dottrina della Fede, ha ritenuto necessario procedere ad una riformulazione del testo, emendandolo in alcune sue parti, al fine di migliorarne l'operatività concreta.
Il documento si riferisce a tutti i delitti che la Chiesa considera eccezionalmente gravi e che perciò sono sottoposti alla competenza del Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede: si tratta di delitti contro la fede e conto i sacramenti dell'eucarestia, della penitenza e dell'ordine e degli abusi sessuali contro minori.
Quali sono i contenuti principali che conviene tutti conosciamo?
• La Congregazione per la Dottrina della Fede (sigla CDF) è competente, in seconda istanza, a giudicare i delitti contro la fede e i sacramenti. La prima istanza è quella dell'Ordinario.
• La CDF ha la facoltà di dispensare dalla via processuale giudiziale e cioè di procedere per decretum extra iudicium : valutata la singola fattispecie, decide di volta in volta, ex officio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, quando autorizzare il ricorso alla via extragiudiziale. Inoltre, la CDF ha facoltà di presentare direttamente il caso al Santo Padre per la dimissione o deposizione dallo stato clericale, salva sempre la facoltà di difesa dell'accusato, quando ci sia estrema gravità del caso e prova manifesta del delitto in esame.
• Per la prima volta si considerano delicta graviora anche i delitti contro la fede , cioè l'eresia, l'apostasia e lo scisma. Ciò comporta che mentre prima la CDF si limitava a pronunciarsi sull'esistenza o meno di eresia, apostasia o scisma, in futuro interverrà, in seconda istanza, anche come tribunale giudicante d'appello.
• Ordinazione delle donne : sarà di competenza della CDF stabilire quando sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
• Un'altra novità riguarda la maggiore esplicitazione dei casi di delitti contro l' Eucaristia : attentare contro l'azione liturgica del Sacrificio Eucaristico, la simulazione dello stesso, “la consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa”.
• Sono previsti nuovi casi penali rispetto alla profanazione del sacramento della Penitenza , concretamente l'ascolto indiretto della confessione di un'altra persona o la sua registrazione o divulgazione, cercare di impartire l'assoluzione sacramentale, non potendo darla validamente, o la simulazione di questa assoluzione.
• Novità significative sono introdotte nel trattare i casi di abusi sessuali con minori . I termini di prescrizione in caso di abusi sessuali passano da 10 a 20 anni dopo il 18° anno di età delle vittime, che potranno quindi presentare denuncia fino ai 38 anni; è un periodo in genere molto superiore a quello delle legislazioni civili.
• Sono considerati n uovi delitti anche: A. la pedopornografia : l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, a clerico turpe patrata , in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori degli anni 14; B. gli abusi sessuali su persone mentalmente disabili sono equiparati a quelli su minori; per persona disabile si intende la persona maggiorenne che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione.
• Costituisce una novità l'introduzione dei laici tra il personale del Tribunale ecclesiastico (avvocati e procuratori). L'apporto dei laici è ritenuto essenziale quando il Vescovo ha bisogno di un parere sulla valutazione di un caso, perché ha bisogno della competenza degli psicologi, dei sociologi, degli esperti di psicologia del bambino, dell'influsso che l'abuso ha sulla vittima.
• Rimane riservato al Papa il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi e altre persone fisiche , ma, su suo mandato, anche su queste Persone può essere incaricata la CDF di indagare e di sottoporre al Papa i suoi risultati.
Uno dei punti delicati riguardanti gli abusi sessuali su minori riguarda l'obbligatorietà delle denunce alla autorità civile . Come ha specificato, P. Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa vaticana, “ trattandosi di norme interne all'ordinamento canonico, di competenza cioè della Chiesa, non trattano l'argomento della denuncia alle autorità civili. Tuttavia l'adempimento di quanto previsto dalle leggi civili fa parte delle indicazioni impartite dalla Congregazione per la Dottrina della Fede fin dalle fasi preliminari della trattazione dei casi di abuso, come risulta dalle "Linee guida" già pubblicate in merito ”.
Resta cioè sempre valida l' indicazione di obbedire alle leggi dello Stato, quando siano giuste, e non c'è dubbio che in questo caso la legge civile è giusta. Però, al riguardo, le leggi degli Stati variano. Se in uno stato la legge esige di denunciare alla magistratura un eventuale reato di abuso, si deve denunciare. Se la legge dà facoltà alla vittima di scegliere se denunciare o meno si deve rispettare la sua volontà.
È utile leggere la breve Relazione circa le modifiche introdotte nelle normae de gravioribus delictis per comprendere lo spirito e le novità del documento con cui la Chiesa risponde a delitti contro la fede, contro i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza e dell'Ordine e a quelli di abuso sessuale da parte di membri del clero nei confronti di minori.
Resta la fare una osservazioni conclusiva.
Le norme precedenti erano state promulgate nove anni fa, nel 2001. Già nel 2003, Giovanni Paolo II aveva concesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede delle “facoltà” specifiche per trattare e giudicare nell'ambito dell'ordinamento canonico una serie di delitti particolarmente gravi. Quindi è ingiustificato affermare che ci sia una “ diversa ” linea di condotta di Benedetto XVI rispetto a quella di Giovanni Paolo II . Benedetto XVI più che attuare una linea diversa “ diversa ”, “ migliora ” la rigorosità e l'efficacia dell'azione della Chiesa per la salvaguardia del suo tesoro più prezioso: la dottrina e i sacramenti della fede.
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